AGEVOLAZIONI FISCALI

Le donazioni prevedono agevolazioni fiscali riguardanti la “detrazione” e la “deduzione”

  1. In base alle previsioni dell’art. 83 del CTS, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può effettuare una detrazione di importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS. In seguito all’intervento del legislatore del decreto Semplificazioni, le erogazioni che determinano le agevolazioni fiscali a favore dei donatori possono essere effettuate nei confronti degli ETS comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e non più solo in favore di ETS non commerciali (art. 79, comma 5, CTS), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (soglia della misura rimasta invariata). 
  2. Si ricorda inoltre che il predetto importo è rimasto elevabile al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di Organizzazioni di volontariato (le erogazioni liberali in denaro vengono riconosciute a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili). 
  3. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS da persone fisiche, enti e società inoltre possono essere deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. In seguito all’intervento del legislatore del decreto Semplificazioni “l’eccedenza (della deduzione) potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare”. Spetterà in ogni caso alla persona fisica scegliere la misura più conveniente tra le predette agevolazioni fiscali riguardanti la “detrazione” e la “deduzione”.
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